Sez. 3, Ordinanza n. 29815 del 19/11/2024 (Rv. 672902-03)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Danno patrimoniale per spese di assistenza - Indennità di accompagnamento - Compensatio lucri cum damno - Presupposti - Prova dell'effettiva spettanza e quantificazione - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
La possibilità di operare la compensatio lucri cum damno tra il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza della vittima e l'indennità di accompagnamento presuppone la prova dell'effettiva spettanza di quest'ultima e la relativa quantificazione, funzionale all'apprezzamento dell'ingiustificata locupletazione che si verificherebbe, a vantaggio del creditore, nel caso di versamento di un'ulteriore somma a titolo risarcitorio.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)