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Sez. 3, Ordinanza n. 29815 del 19/11/2024 (Rv. 672902-03)

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Danno patrimoniale per spese di assistenza - Indennità di accompagnamento - Compensatio lucri cum damno - Presupposti - Prova dell'effettiva spettanza e quantificazione - Necessità.
Stato
decisa il 2024-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672902-03

RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"

La possibilità di operare la compensatio lucri cum damno tra il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza della vittima e l'indennità di accompagnamento presuppone la prova dell'effettiva spettanza di quest'ultima e la relativa quantificazione, funzionale all'apprezzamento dell'ingiustificata locupletazione che si verificherebbe, a vantaggio del creditore, nel caso di versamento di un'ulteriore somma a titolo risarcitorio.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)