Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8866 del 31/03/2021 (Rv. 660994 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni - Detrazione dell'indennizzo riconosciuto ex lege n. 210 del 1992 dal risarcimento del danno dovuto dal Ministero della salute - Ammissibilità - Condizioni - Estensione della detrazione alle somme future purché determinabili - Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum"; pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)