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Sez. 2, Sentenza n. 4633 del 27/04/1991 (Rv. 471871 - 01)

Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Collazione ed imputazione - Collazione di immobili - Miglioramenti, spese, deterioramenti | Miglioramenti eseguiti sulla cosa comune - Credito di un partecipante alla comunione - Natura - Disciplina - Interessi - Decorrenza.
Stato
decisa il 1991-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471871-01

Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - Collazione ed imputazione - Collazione di immobili - Miglioramenti, spese, deterioramenti

Il credito di un partecipante alla comunione relativo ai miglioramenti eseguiti sulla cosa comune costituisce non credito di valore, ma credito di valuta, non essendo soggetto alla disciplina dell'art. 1150 cod. civ. sugli effetti del possesso dei terzi, ma a quella che regola i rapporti tra i partecipanti alla comunione, con la conseguenza che su di esso gli interessi legali decorrono dal giorno della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)