Sez. 1, Sentenza n. 10896 del 24/05/2005 (Rv. 582860 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE | Restituzioni ex art. 192, terzo comma, cod. civ. - Credito nominalistico - Configurabilità - Determinazione dell'ammontare - Momento - Criteri - Interessi - Decorrenza - Rivalutazione - Spettanza - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE
Il credito alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, spettante al coniuge ai sensi dell'art. 194, terzo comma, cod. civ. all'esito dello scioglimento della comunione legale, è di natura nominalistica (art. 1277 cod. civ.) e, determinato nel suo ammontare all'atto della divisione, previa ripartizione in parti uguali tra i condividenti delle passività di cui all'art. 186 cod. civ., da tale momento liquido ed esigibile. Come tale, esso produce interessi ex art. 1282 cod. civ., salvo il diritto alla rivalutazione monetaria in caso di prova di sofferto danno maggiore di quello dai medesimi coperto (art. 1224 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 192, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)