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Sez. L, Sentenza n. 19770 del 14/09/2009 (Rv. 610384 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Licenziamento illegittimo - Estinzione immediata del rapporto - Esclusione - Interruzione di fatto del rapporto di lavoro - Configurabilità - Sussistenza - Successivo licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo, fondato su fatti diversi da quelli posti a sostegno di un primo provvedimento di recesso - Ammissibilità - Efficacia - Condizione - Declaratoria di illegittimità del primo recesso.
Stato
decisa il 2009-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610384-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Il licenziamento illegittimo intimato ai lavoratori ai quali sia applicabile la tutela reale non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando solamente una interruzione di fatto del rapporto di lavoro senza incidere sulla sua continuità e permanenza. Ne consegue che, ove venga irrogato un secondo licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, fondato su fatti diversi da quelli posti a sostegno del primo provvedimento di recesso, i relativi effetti si produrranno solo nel caso in cui il precedente recesso venga dichiarato illegittimo.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)