Sez. L, Sentenza n. 459 del 11/01/2011 (Rv. 616080 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Inosservanza delle garanzie procedimentali - Ingiustificatezza del recesso - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Annullabilità - Tutela reale del lavoratore - Operatività - Conseguenze - Estinzione del rapporto - Nuovo licenziamento in pendenza di causa - Efficacia - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il licenziamento disciplinare intimato senza la preventiva osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, non è viziato da nullità, ma è soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente ma non fatto valere attraverso il suddetto procedimento non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata al lavoratore dall'ordinamento, dovendosi parificare il vizio formale del mancato rispetto delle garanzie procedimentali al vizio sostanziale dell'assenza di giusta causa o giustificato motivo. Ne consegue che il licenziamento per vizi procedimentali è annullabile e interrompe, estinguendolo, il rapporto di lavoro, sicchè un ulteriore licenziamento intimato successivamente, ancorchè nel corso del processo ma prima della sentenza di annullamento, deve considerarsi nullo e privo di effetti per mancanza di causa, per l'impossibilità di adempiere la sua funzione, mentre l'eventuale sentenza di accoglimento dell'azione di annullamento, se nei rapporti di lavoro a tutela reale è idonea a ricostituire senza soluzione di continuità il rapporto di lavoro, non può restituire, retroattivamente, efficacia alla suddetta manifestazione di volontà datoriale, poiché posta in essere quando il rapporto di lavoro non era in essere, sia pure in conseguenza di un primo licenziamento annullabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)