Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Grande Sezione) del 18 novembre 2008, causa C-158/07
Epigrafe
Sentenza della Corte (Grande Sezione)
18 novembre 2008
Libera circolazione delle personeStudente cittadino di uno Stato membro giunto in un altro Stato membro per seguirvi una formazioneBorsa di mantenimento agli studiCittadinanza dell’UnioneArt. 12 CECertezza del diritto
Nel procedimento C-158/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) con decisione 16 marzo 2007, pervenuta in cancelleria il , nella causa
Jacqueline Förster
contro
Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e T. von Danwitz, presidenti di sezione, dai sigg. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, A. Arabadjiev, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 aprile 2008,
considerate le osservazioni presentate:
per la sig.ra Förster, dall’avv. A. Noordhuis, avocat;
per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. de Mol, in qualità di agenti;
per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente;
per il governo danese, dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agente;
per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti;
per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
per il governo finlandese, dalla sig.ra J. Himmanen, in qualità di agente;
per il governo svedese, dalle sig.re A. Falk e S. Johannesson, in qualità di agenti;
per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra T. Harris, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra S. Lee, barrister;
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Rozet e M. van Beek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 18 CE, 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24), nonché dell’art. 3 della direttiva del Consiglio , 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la sig.ra Förster e la Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep (in prosieguo: l’«IB-Groep»), in merito all’annullamento parziale di una borsa di mantenimento di cui ella si era avvalsa in base alla legge del 2000, relativa al finanziamento degli studi (Wet studiefinanciering 2000; in prosieguo: la «WSF 2000»).
Sentenza › Contesto normativo › La normativa comunitaria
punto 3
L’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio , n. 2434 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»), dispone che il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode sul territorio degli altri Stati membri «degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
punto 4
L’art. 2 del regolamento n. 1251/70 prevede in particolare:
«1.
Ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro:
a) il lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l’età riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia ed ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni;
b) il lavoratore che, essendo residente senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un’attività subordinata a seguito d’inabilità permanente al lavoro.
(…)
c) il lavoratore che, dopo tre anni di occupazione e di residenza ininterrotte nel territorio di tale Stato, esercita un’attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, ma conserva la sua residenza nel territorio del primo Stato ove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
(…)».
punto 5
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1251/70:
«I beneficiari del presente regolamento continuano a fruire del diritto alla parità di trattamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio».
punto 6
La direttiva 93/96, all’art. 1, così dispone:
«Per precisare le condizioni destinate a facilitare l’esercizio del diritto di soggiorno e per garantire l’accesso alla formazione professionale in maniera non discriminatoria ai cittadini di uno Stato membro ammessi a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro, nonché al coniuge ed ai figli a carico, il quale non disponga di tale diritto in base ad un’altra disposizione di diritto comunitario ed assicuri all’autorità nazionale interessata con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia diventino un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la sua famiglia dispongano di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante».
punto 7
L’art. 3 della direttiva 93/96 enuncia quanto segue:
«La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante».
punto 8
La direttiva 93/96 è stata abrogata, con effetto dal 30 aprile 2006, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio , 2004/38/CE (GU L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35), la quale, in forza dell’art. 40, doveva essere trasposta dagli Stati membri entro il .
Sentenza › Contesto normativo › La normativa nazionale
punto 9
Dal 1o settembre 2000 al l’art. 2.2 della WSF 2000 era formulato nel seguente modo:
«1. Ai fini del sussidio agli studi viene preso in considerazione uno studente il quale:
a) possieda la cittadinanza olandese;
b) non possieda la cittadinanza olandese, ma risieda nei Paesi Bassi e sia assimilato ad un cittadino olandese, in materia di finanziamento degli studi, in forza di una convenzione o di una decisione di un’organizzazione internazionale, o
c) non possieda la cittadinanza olandese, ma risieda nei Paesi Bassi e faccia parte di un gruppo di persone che, in base a regolamento, vengono assimilate ai cittadini olandesi in materia di finanziamento degli studi».
punto 10
A decorrere dal 21 novembre 2003, all’art. 2.2 della WSF 2000 è stato aggiunto un secondo numero, che stabilisce:
«In deroga al n. 1, lett. b), la condizione che uno studente soggiorni nei Paesi Bassi non vale per uno studente al quale siffatta condizione non può essere applicata in forza di una convenzione o di una decisione di un’organizzazione internazionale. Con regolamento, o mediante norme di esecuzione di un regolamento, potranno essere adottate disposizioni al fine di dare corretta esecuzione al presente numero».
punto 11
Il 4 marzo 2005 l’IB-Groep ha adottato gli Orientamenti sulla politica di controllo dei lavoratori migranti (Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap, AG/OCW/MT 05.11). Tali Orientamenti sono entrati in vigore il e riguardano il controllo sui periodi per i quali sono concesse borse di studio a partire dall’anno 2003. Essi prevedono che ogni studente, il quale in un periodo di controllo abbia lavorato per una media mensile pari o superiore a 32 ore, ha automaticamente lo status di lavoratore comunitario. Qualora uno studente non soddisfi il criterio delle 32 ore di lavoro, l’IB-Groep svolge allora un’indagine più approfondita sulla sua situazione personale.
punto 12
In seguito alla sentenza 15 marzo 2005, causa C-209/03, Bidar (Racc. pag. I-2119), l’IB-Groep ha adottato, il , gli Orientamenti di adattamento relativi alla domanda di finanziamento degli studi per studenti provenienti dall’Unione europea, dallo Spazio economico europeo e dalla Svizzera (Beleidsregel aanpassing aanvraag studiefinanciering voor studenten uit EU, EER en Zwitzerland; in prosieguo: gli «Orientamenti »), che sono stati pubblicati il .
punto 13
L’art. 2, n. 1, di tali Orientamenti dispone quanto segue:
«Uno studente avente la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea (…), a sua richiesta, può beneficiare del finanziamento agli studi a norma della WSF 2000 (…), qualora anteriormente alla sua domanda abbia soggiornato legalmente nei Paesi Bassi per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni. Le ulteriori disposizioni della WSF 2000 (…) trovano piena applicazione».
punto 14
L’art. 5 degli Orientamenti 9 maggio 2005 è formulato nel seguente modo:
«I presenti Orientamenti entrano in vigore al momento della pubblicazione, con efficacia retroattiva dal 15 marzo 2005».
Sentenza › Causa principale e questioni pregiudiziali
punto 15
Il 5 marzo 2000, all’età di 20 anni, la sig.ra Förster, cittadina tedesca, si è stabilita nei Paesi Bassi, dove si è iscritta ad un corso per diventare maestra elementare e, dal , ad un corso magistrale di pedagogia alla Hogeschool di Amsterdam.
punto 16
Durante gli studi la sig.ra Förster ha esercitato diverse attività di lavoro subordinato.
punto 17
Dall’ottobre 2002 sino al giugno 2003, la sig.ra Förster ha svolto un tirocinio remunerato in una scuola olandese d’insegnamento speciale, che impartiva una formazione continua ad allievi con problemi di comportamento e/o disturbi psichiatrici.
punto 18
Dopo tale tirocinio, la sig.ra Förster ha interrotto qualunque attività di lavoro subordinato.
punto 19
Avendo superato, a metà del 2004, l’esame conclusivo del corso di pedagogia, la sig.ra Förster ha accettato, il 15 giugno di tale anno, un impiego di assistente sociale in un’istituzione che ospita persone affette da disturbi psichiatrici.
punto 20
Sin dal settembre 2000, l’IB-Groep ha concesso alla sig.ra Förster una borsa di mantenimento, che è stata periodicamente prorogata dallo stesso. L’IB-Groep riteneva che la sig.ra Förster dovesse essere considerata un «lavoratore», ai sensi dell’art. 39 CE, e, pertanto, dovesse essere assimilata, in materia di borse di mantenimento, ed in forza dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, ad uno studente di cittadinanza olandese.
punto 21
A seguito di un controllo, l’IB-Groep ha constatato che, tra il mese di luglio 2003 e il mese di dicembre dello stesso anno, la sig.ra Förster non aveva svolto alcuna attività retribuita. Esso pertanto, con decisione 3 marzo 2005, ha ritenuto che ella non potesse più essere considerata un lavoratore. Di conseguenza, la decisione riguardante la borsa di mantenimento concessa per il periodo compreso tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2003 è stata annullata, e la sig.ra Förster è stata invitata a restituire le somme indebitamente percepite.
punto 22
Con sentenza 12 settembre 2005, il ricorso proposto dalla sig.ra Förster dinanzi al Rechtbank Alkmaar è stato dichiarato infondato per due motivi. Da un lato, tale tribunale ha considerato che, poiché la sig.ra Förster non ha svolto un lavoro effettivo e concreto nel secondo semestre del 2003, non poteva più essere considerata un lavoratore comunitario durante detto periodo. Dall’altro, lo stesso tribunale ha osservato che la sig.ra Förster non poteva avere diritto al beneficio di una borsa di mantenimento in base alla citata sentenza Bidar, in quanto, prima del corso magistrale di pedagogia, ella non era in alcun modo integrata nella società olandese.
punto 23
La sig.ra Förster ha impugnato questa sentenza dinanzi al Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello per la legislazione sociale) adducendo, in via principale, che nel periodo in questione ella era già sufficientemente integrata nella società olandese per poter pretendere, in forza del diritto comunitario, una borsa di mantenimento per la seconda metà del 2003. In subordine, la sig.ra Förster ha fatto valere che nel 2003 doveva essere considerata un lavoratore comunitario.
punto 24
In tale contesto, il Centrale Raad van Beroep ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 7 del regolamento (CEE) n. 1251/70 riguardi anche lo studente che è venuto nei Paesi Bassi principalmente per motivi di studio e che originariamente ha svolto in misura ridotta attività lavorative contemporaneamente al suo studio, ma che nel frattempo ha cessato siffatte attività.
2) Se la direttiva 93/96/CEE osti a che lo studente di cui alla prima questione invochi l’art. 12 CE al fine di ottenere un sussidio integrale per il [mantenimento].
3)
a) Se la norma secondo cui un cittadino dell’Unione economicamente non attivo può far valere l’art. 12 CE solo dopo aver soggiornato legalmente nel paese ospitante per un determinato periodo o se dispone di un titolo di soggiorno valga anche per il sussidio per le spese di mantenimento concesso agli studenti;
b) in caso di risposta affermativa, se nel corso di detto periodo sia legittima una condizione di soggiorno che venga opposta esclusivamente a cittadini di altri Stati membri;
c) in caso di risposta affermativa, se una condizione di soggiorno di cinque anni sia compatibile con l’art. 12 CE;
d) in caso di risposta negativa, quale durata sia legittima per la condizione di soggiorno.
4) Se in casi individuali si debba osservare un soggiorno legale più breve, allorché fattori diversi dalla durata del soggiorno indicano un adeguato livello di integrazione nella società del paese ospitante.
5) Ove gli interessati, a norma di una sentenza della Corte di giustizia con efficacia retroattiva, possano far derivare maggiori diritti dall’art. 12 CE rispetto a prima, se condizioni legittime collegate a tale articolo possano essere loro opposte in relazione a periodi del passato, qualora siffatte condizioni siano state pubblicate poco dopo la pronuncia della sentenza».
Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla prima questione
punto 25
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se uno studente che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale possa basarsi sull’art. 7 del regolamento n. 1251/70 al fine di ottenere una borsa di mantenimento.
punto 26
Il regolamento n. 1251/70 garantisce al lavoratore, che ha cessato la propria attività professionale, il diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro dopo avervi esercitato un’attività in qualità di lavoratore dipendente e di continuare a fruire del diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori nazionali, riconosciuto dal regolamento n. 1612/68. Tali diritti sono estesi ai familiari del lavoratore con lui residenti nel territorio di questo stesso Stato membro.
punto 27
punto 28
Oltre al rispetto dei presupposti relativi alla durata sia dell’attività subordinata svolta sia della residenza, il lavoratore che ha occupato un impiego in uno Stato membro ospitante ha il diritto di rimanervi in tre ipotesi. In primo luogo, se questo lavoratore, al momento in cui cessa la propria attività, abbia raggiunto l’età prevista in tale Stato membro per avere diritto ad una pensione di vecchiaia. In secondo luogo, se la cessazione dell’impiego sia dovuta ad un’inabilità permanente al lavoro. In terzo luogo, se tale lavoratore eserciti un’attività subordinata in un altro Stato membro, ma conservi la sua residenza nel territorio del primo Stato, ove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
punto 29
Come emerge dalla decisione di rinvio, la situazione della ricorrente nella causa principale non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 2 del regolamento n. 1251/70.
punto 30
È opportuno aggiungere che la sig.ra Förster ha interrotto qualunque attività professionale durante il periodo controverso al fine di continuare gli studi, senza comunque cessare il progetto di attività professionale nei Paesi Bassi, dove ha mantenuto la residenza.
punto 31
Ciò premesso, la sig.ra Förster non può essere considerata una «[cittadina] di uno Stato membro che [sia] stata [occupata] in qualità di [lavoratrice dipendente] nel territorio di un altro Stato membro», ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 1251/70.
punto 32
Il regolamento n. 1251/70 non è dunque applicabile al caso di specie.
punto 33
Pertanto, la prima questione pregiudiziale va risolta dichiarando che uno studente che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale non può basarsi sull’art. 7 del regolamento n. 1251/70 al fine di ottenere una borsa di mantenimento.
Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla seconda, sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale
punto 34
Con tali questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio intende sostanzialmente sapere se, e a quali condizioni, uno studente cittadino di uno Stato membro, il quale si è recato in un altro Stato membro per motivi di studio, possa invocare l’art. 12, primo comma, CE al fine di ottenere una borsa di mantenimento. Il giudice del rinvio chiede anche se l’applicazione, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, di una condizione di precedente residenza di cinque anni possa essere considerata compatibile con detto art. 12, primo comma, e, in caso affermativo, se occorra, in casi particolari, prendere in considerazione altri criteri che indichino un notevole livello di integrazione nello Stato membro ospitante.
punto 35
L’art. 12, primo comma, CE vieta, nell’ambito di applicazione del Trattato CE, e salve le disposizioni speciali da esso previste, qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.
punto 36
Secondo una costante giurisprudenza, un cittadino dell’Unione che risiede legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante può avvalersi dell’art. 12 CE in tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del diritto comunitario (sentenze 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala, Racc. pag. I-2691, punto 63, e Bidar, cit., punto 32).
punto 37
Tali situazioni comprendono, in particolare, quelle rientranti nell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e quelle rientranti nell’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, quale conferita dall’art. 18 CE (v. sentenze 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcia Avello, Racc. pag. I-11613, punto 24, e , causa C-403/03, Schempp, Racc. pag. I-6421, punto 18).
punto 38
A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che il cittadino di uno Stato membro che si reca in un altro Stato membro, ove segue studi secondari, esercita la libertà di circolazione garantita dall’art. 18 CE (v. sentenze 11 luglio 2002, causa C-224/98, D’Hoop, Racc. pag. I-6191, punti 29-34, e Bidar, cit., punto 35).
punto 39
In materia di prestazioni di assistenza sociale, la Corte ha dichiarato che un cittadino dell’Unione economicamente non attivo può invocare l’art. 12, primo comma, CE qualora abbia soggiornato legalmente nello Stato membro ospitante durante un certo periodo (sentenza Bidar, cit., punto 37).
punto 40
Uno studente che si reca in un altro Stato membro per iniziare o proseguire gli studi può beneficiare di un diritto di soggiorno in base all’art. 18 CE e alla direttiva 93/96 qualora soddisfi le condizioni di cui all’art. 1 di quest’ultima riguardo alla disponibilità di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia, e all’iscrizione in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.
punto 41
La situazione di uno studente, il quale soggiorna legalmente in un altro Stato membro, rientra pertanto nell’ambito di applicazione del Trattato, ai sensi dell’art. 12, primo comma, CE, al fine di ottenere un sussidio agli studi (v. sentenza Bidar, cit., punto 42).
punto 42
È vero che, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 93/96, questa non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al pagamento di sussidi agli studi da parte dello Stato membro ospitante.
punto 43
Tuttavia, tale norma non osta a che il cittadino di uno Stato membro che, ai sensi dell’art. 18 CE e delle disposizioni adottate per attuare tale articolo, soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro dove prevede di iniziare o proseguire gli studi invochi, durante tale soggiorno, il principio fondamentale di parità di trattamento sancito dall’art. 12, primo comma, CE (v., in tal senso, sentenza Bidar, cit., punto 46).
punto 44
A tal fine, è irrilevante la circostanza che la sig.ra Förster sia venuta nei Paesi Bassi principalmente per motivi di studio.
punto 45
Inoltre, secondo gli Orientamenti 9 maggio 2005, uno studente che ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione può beneficiare del finanziamento agli studi qualora, anteriormente alla sua domanda, abbia soggiornato legalmente nei Paesi Bassi per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni. Poiché tale presupposto relativo alla durata del soggiorno non è opponibile agli studenti di cittadinanza olandese, la questione è pertanto di stabilire fino a che punto possa essere condizionato il diritto ad un sussidio agli studi degli studenti cittadini degli altri Stati membri affinché il trattamento differenziato, che può derivarne, di questi ultimi rispetto agli studenti nazionali non possa essere considerato discriminatorio e, pertanto, vietato dall’art. 12, primo comma, CE.
punto 46
Tale questione è stata valutata dalla Corte nella citata sentenza Bidar.
punto 47
A differenza del procedimento in esame, il procedimento che ha dato luogo alla citata sentenza Bidar riguardava una normativa nazionale che, oltre al rispetto di una condizione relativa alla residenza, imponeva agli studenti provenienti da altri Stati membri, che pretendevano un aiuto a copertura delle spese di mantenimento, che fossero stabiliti nello Stato membro ospitante. Nei limiti in cui la normativa in questione nella causa principale escludeva ogni possibilità per un cittadino di un altro Stato membro di ottenere, in quanto studente, lo status di residente, tale normativa metteva un cittadino siffatto, qualunque fosse il suo grado d’integrazione effettiva nella società dello Stato membro ospitante, nell’impossibilità di soddisfare detta condizione e, di conseguenza, di beneficiare del diritto al sussidio a copertura delle spese.
punto 48
Nella citata sentenza Bidar la Corte ha rilevato che, sebbene gli Stati membri siano chiamati a dare prova, nell’organizzazione e nell’applicazione del loro sistema di assistenza sociale, di una certa solidarietà finanziaria con i cittadini degli altri Stati membri, è opportuno che ciascuno Stato membro vigili affinché la concessione di aiuti a copertura delle spese di mantenimento di studenti provenienti da altri Stati membri non diventi un onere irragionevole che potrebbe produrre conseguenze sul livello globale dell’aiuto che può essere concesso da tale Stato (v. sentenza Bidar, cit., punto 56).
punto 49
La Corte ha altresì sottolineato che è legittimo per uno Stato membro concedere un aiuto a copertura delle spese di mantenimento di studenti solo a coloro che abbiano dato prova di un certo grado di integrazione nella società di tale Stato (sentenza Bidar, cit., punto 57).
punto 50
Sulla base di dette considerazioni la Corte ha concluso che l’esistenza di un certo grado di integrazione può essere considerata provata in seguito all’accertamento che lo studente di cui trattasi ha soggiornato per un certo periodo nello Stato membro ospitante (sentenza Bidar, cit., punto 59).
punto 51
Per quanto riguarda, in particolare, la compatibilità con il diritto comunitario di una condizione relativa alla residenza ininterrotta di cinque anni, come quella richiesta dalla normativa nazionale in questione nella causa principale, è opportuno esaminare se una condizione siffatta possa essere giustificata dallo scopo, per lo Stato membro ospitante, di assicurarsi dell’esistenza di un certo grado d’integrazione nel suo territorio degli studenti cittadini di altri Stati membri.
punto 52
Nella fattispecie, tale condizione relativa alla residenza ininterrotta di cinque anni è tale da garantire che il richiedente un sussidio agli studi in questione sia integrato nello Stato membro ospitante.
punto 53
La sua giustificazione rispetto al diritto comunitario esige inoltre che sia proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. Essa non può eccedere quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
punto 54
Una condizione relativa alla residenza ininterrotta di cinque anni non può essere considerata eccessiva, tenuto conto, in particolare, delle esigenze invocate in merito al grado d’integrazione degli stranieri nello Stato membro ospitante.
punto 55
A tale riguardo occorre ricordare che, sebbene la direttiva 2004/38 non sia applicabile ai fatti della causa principale, essa dispone, all’art. 24, n. 2, qualora si tratti di persone diverse dai lavoratori subordinati, dai lavoratori autonomi, da coloro che conservano tale status o dai loro familiari, che uno Stato membro ospitante non è tenuto a concedere aiuti per il mantenimento agli studi, anche per la formazione professionale, sotto forma di borse di studio o di prestiti agli studenti che non hanno acquisito un diritto di soggiorno permanente, pur prevedendo, all’art. 16, n. 1, che i cittadini dell’Unione acquisiscono un diritto di soggiorno permanente nel territorio di uno Stato membro ospitante ove hanno soggiornato legalmente durante un periodo ininterrotto di cinque anni.
punto 56
La Corte ha precisato altresì che, per essere proporzionata, una condizione relativa alla residenza deve essere applicata dalle autorità nazionali sulla base di criteri chiari e conosciuti in anticipo (v. sentenza 23 marzo 2004, causa C-138/02, Collins, Racc. pag. I-2703, punto 72).
punto 57
Consentendo agli interessati di conoscere con certezza i loro diritti ed obblighi, la condizione relativa alla residenza stabilita dagli Orientamenti 9 maggio 2005 è, per il solo fatto di esistere, tale da garantire un notevole livello di certezza del diritto e di trasparenza nell’ambito della concessione dei finanziamenti degli studi agli studenti.
punto 58
È necessario infatti constatare che la condizione relativa alla residenza di cinque anni, come quella prevista nella normativa nazionale in questione nella causa principale, non eccede quanto necessario per raggiungere l’obiettivo diretto a garantire un certo grado di integrazione nello Stato membro ospitante degli studenti provenienti da altri Stati membri.
punto 59
Tale constatazione non inficia la facoltà degli Stati membri di concedere, se lo desiderano, borse di mantenimento agli studenti provenienti da altri Stati membri che non soddisfano la condizione relativa alla residenza ininterrotta di cinque anni.
punto 60
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la seconda, la terza e la quarta questione dichiarando che uno studente cittadino di uno Stato membro, il quale si sia recato in un altro Stato membro per motivi di studio, può invocare l’art. 12, primo comma, CE al fine di ottenere una borsa di mantenimento una volta che ha soggiornato durante un certo periodo nello Stato membro ospitante. L’art. 12, primo comma, CE non osta all’applicazione, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, di una condizione di precedente residenza di cinque anni.
Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla quinta questione
punto 61
Con tale questione, il Centrale Raad van Beroep chiede, in sostanza, se il diritto comunitario, in particolare il principio di certezza del diritto, osti all’applicazione retroattiva di una condizione relativa alla residenza che, all’epoca dei fatti della causa principale, non poteva essere conosciuta dall’interessata.
punto 62
A tale proposito occorre rammentare che gli Orientamenti 9 maggio 2005 sono entrati in vigore al momento della pubblicazione, con efficacia retroattiva dal , ossia in una data successiva ai fatti della causa principale.
punto 63
Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che gli Orientamenti 9 maggio 2005 siano rilevanti per risolvere la controversia principale, dato che essi indicano le modalità con cui l’IB-Groep ha deciso di attuare la citata sentenza Bidar, e che gli effetti di tale sentenza non siano stati limitati nel tempo.
punto 64
Il giudice del rinvio enuncia che il suo dubbio su tale punto deriva dalla soluzione elaborata nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Collins, nella parte in cui la Corte ha dichiarato, in detta sentenza, che una condizione relativa alla residenza può essere opposta ad un richiedente un aiuto sociale soltanto qualora quest’ultimo potesse essere già informato dell’esistenza di tale condizione durante il periodo di riferimento.
punto 65
Infatti, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, nella citata sentenza Collins la Corte ha dichiarato che, per essere proporzionata, una condizione relativa alla residenza deve essere applicata dalle autorità nazionali sulla base di criteri chiari e conosciuti in anticipo.
punto 66
Per risolvere la questione, occorre ricordare che, poiché gli effetti della citata sentenza Bidar non sono stati limitati nel tempo, l’interpretazione dell’art. 12 CE, quale risulta da tale sentenza, può e deve essere applicata dai giudici nazionali a rapporti giuridici sorti e costituiti prima di detta sentenza sempreché, peraltro, sussistano i presupposti per sottoporre ai giudici competenti una lite relativa all’applicazione di detta norma (v., in tal senso, sentenze 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punto 16, e Bidar, cit., punto 66).
punto 67
Secondo una costante giurisprudenza, il principio della certezza del diritto, il quale fa parte dei principi generali del diritto comunitario, esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano comportare conseguenze sfavorevoli in capo ai singoli e alle imprese (v., in tal senso, sentenze 13 febbraio 1996, causa C-143/93, Van Es Douane Agenten, Racc. pag. I-431, punto 27, e , causa C-347/06, ASM Brescia, punto 69).
punto 68
Dal fascicolo risulta che la condizione relativa alla residenza, prevista dagli Orientamenti 9 maggio 2005, è stata inserita per garantire la transizione tra la citata sentenza Bidar e la trasposizione della direttiva 2004/38. Un’opzione siffatta sarebbe stata presa in considerazione al fine di soddisfare i requisiti degli artt. 24, n. 2, e 16 di tale direttiva.
punto 69
Risulta pertanto che, in una situazione come quella oggetto della causa principale, l’assoggettamento del diritto ad una borsa di mantenimento degli studenti provenienti da altri Stati membri ad una condizione relativa alla residenza in quanto elemento costitutivo di tale diritto non implica conseguenze negative per gli interessati.
punto 70
Parimenti, dato che gli Orientamenti 9 maggio 2005 comportano per gli interessati maggiori diritti di quelli che essi traevano dal regime nazionale precedente, il requisito stabilito nella citata sentenza Collins non trova applicazione nella presente fattispecie.
punto 71
La questione sollevata va pertanto risolta dichiarando che, in circostanze come quelle della causa principale, il diritto comunitario, in particolare il principio della certezza del diritto, non osta all’applicazione di una tale condizione relativa alla residenza, che sottopone il diritto ad una borsa di mantenimento per gli studenti provenienti da altri Stati membri al compimento di periodi di residenza precedenti all’inserimento di tale condizione.
Sentenza › Sulle spese
punto 72
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Uno studente che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale non può basarsi sull’art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, al fine di ottenere una borsa di mantenimento.
2) Uno studente cittadino di uno Stato membro, il quale si sia recato in un altro Stato membro per motivi di studio, può invocare l’art. 12, primo comma, CE al fine di ottenere una borsa di mantenimento una volta che abbia soggiornato per un certo periodo nello Stato membro ospitante. L’art. 12, primo comma, CE non osta all’applicazione, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, di una condizione di precedente residenza di cinque anni.
3) In circostanze come quelle della causa principale, il diritto comunitario, in particolare il principio della certezza del diritto, non osta all’applicazione di una condizione relativa alla residenza, che sottopone il diritto ad una borsa di mantenimento per gli studenti provenienti da altri Stati membri al compimento di periodi di residenza precedenti all’inserimento di tale condizione.
Firme
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