Sez. L, Sentenza n. 17674 del 11/12/2002 (Rv. 559171 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzione a termine previste dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 23 legge n. 56 del 1987 - Efficacia degli accordi "erga omnes" - Configurabilità - Fondamento - Necessità di iscrizione del lavoratore all'organizzazione sindacale firmataria - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Gli accordi collettivi che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, individuano le fattispecie in cui è legittima l'apposizione al contratto di lavoro di un termine, proprio in virtù del rinvio operato dalla citata disposizione, assumono una portata integrativa della norma e quindi un contenuto precettivo "erga omnes", con conseguente efficacia vincolante nei confronti di tutti i prestatori di lavoro cui quell'accordo è riferibile, a prescindere dalla iscrizione del lavoratore ad una delle organizzazioni sindacali che quegli accordi abbia sottoscritto.
Riferimenti normativi: Legge Cost. 28/02/1987 num. 56 art. 23, Legge 19/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)