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Sez. 3, Sentenza n. 310 del 30/01/1968 (Rv. 331246 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - MANCATO RILASCIO DELLA LICENZA DI ABITABILITA - INADEMPIMENTO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331246-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - MANCATO RILASCIO DELLA LICENZA DI ABITABILITA - INADEMPIMENTO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il contratto di locazione di un immobile e pienamente valido, anche se non sia stata ancora rilasciata la licenza di abitabilita. Il rilascio della licenza di abitabilita puo intervenire anche nel corso dell'esecuzione del contratto, senza che per questa circostanza il locatore debba ritenersi inadempiente se, nonostante tale ritardo, il conduttore abbia nel frattempo potuto godere in concreto della cosa locata, secondo le finalita del contratto. L'inosservanza degli adempimenti amministrativi relativi all'abitabilita o all'occupabilita dell'immobile puo, invece, dar luogo alla risoluzione qualora la licenza sia stata definitivamente negata per ragioni tecniche o igieniche e, conseguentemente, l'immobile sia divenuto inidoneo all'uso per il quale era stato locato. (Conf. 3015-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)