Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 04/12/1974 (Rv. 372553 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - CONSEGNA DI COSA IDONEA - LICENZA DI ABITABILITA - SUCCESSIVO RILASCIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - CONSEGNA DI COSA IDONEA - LICENZA DI ABITABILITA - SUCCESSIVO RILASCIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
La licenza di abitabilita non e elemento necessario per la perfezione del contratto di locazione, il quale e valido nonostante che essa non sia stata ancora rilasciata. Pertanto, consegnata al conduttore una cosa idonea, nella sua consistenza, all'uso convenuto, il rilascio della licenza puo intervenire anche nel corso dell'esecuzione del contratto, senza che per questa circostanza il locatore debba ritenersi inadempiente se, nonostante tale ritardo, il conduttore abbia nel frattempo potuto godere in concreto della cosa locata, secondo le finalita previste nel contratto. (V 2421'69, mass n 341889; 617'69, mass n 338844; (V 310'68, mass n 331246).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)