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Sez. 3, Ordinanza n. 10404 del 16/01/2025 Cc. (dep. 17/03/2025) Rv. 287775-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Decreto di archiviazione adottato "de plano" - Rimedio - Reclamo al tribunale monocratico - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287775-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE

In tema di indagini preliminari, il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso "de plano" a fronte del dissenso motivato dell'opponente è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 411, commi 1 e 1-bis, e 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., sicché deve essere convertito in opposizione il ricorso per cassazione eventualmente azionato nei suoi confronti. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'ordinanza definitoria del tribunale è, a sua volta, ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.).

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)