Sez. 5, Sentenza n. 36468 del 31/05/2023 Cc. (dep. 31/08/2023) Rv. 285076 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE
L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione
per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicchè, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)