diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8523 del 27/08/1998 (Rv. 518417 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Aree edificabili - Opere di urbanizzazione preesistenti ed indipendenti eseguite dall'espropriante prima dell'occupazione - Rilevanza ai fini della determinazione dell'indennizzo - Limiti.
Stato
decisa il 1998-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518417-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di liquidazione dell'indennizzo espropriativo di terreni edificabili, giusti i criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, la iniziale determinazione del valore venale del suolo va compiuta senza calcolare gli incrementi direttamente conseguenti alla realizzazione dell'opera pubblica cui l'espropriazione risulti preordinata, ma tenendo conto, per converso, dei benefici derivanti da interventi diversi, preesistenti ed indipendenti, ancorché consistenti in opere di urbanizzazione eseguite, nella zona, dallo stesso espropriante prima dell'occupazione. Ne consegue che il costo degli interventi di urbanizzazione può legittimamente formare oggetto di detrazione dal valore venale dell'immobile ablato soltanto se, da un canto, tale valore sia stato determinato con riferimento all'area urbanizzata, e, dall'altro, detti interventi risultino compiuti dall'espropriante in epoca successiva all'occupazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)