Sez. 1, Sentenza n. 798 del 06/02/1990 (Rv. 465149 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AREA MUNITA DI ATTITUDINE EDIFICATORIA - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DALL'ESPROPRIANTE - RILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AREA MUNITA DI ATTITUDINE EDIFICATORIA - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DALL'ESPROPRIANTE - RILEVANZA.*
Nel caso di espropriazione di area munita di attitudine edificatoria, per la quale l'indennità, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, debba essere determinata alla stregua del valore venale, ai sensi dello art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, il valore medesimo va individuato non calcolando, a norma dell'art. 42 di detta legge del 1865, i vantaggi che siano conseguenza diretta dell'opera di pubblica utilità cui l'espropriazione è preordinata, ma computando i benefici che derivino da opere diverse, preesistenti ed indipendenti, pure se si tratti di opere di urbanizzazione eseguite nella zona dallo stesso espropriante (prima dell'occupazione) ed incidenti sulla cosiddetta edificabilità di fatto, considerando che dell'esclusione di tale computabilità, prevista dall'art. 16 della legge n. 865 del 1971, non può tenersi conto, per effetto della dichiarazione di (parziale) illegittimità di questa norma, di cui alle citate sentenze della Corte costituzionale. (V 2153/89, mass n 462723; (V 19/78, mass n 389301).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 42, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)