Sez. L, Sentenza n. 13292 del 16/12/1992 (Rv. 480032 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Festività | Infrasettimanali - Trattamento economico - Determinazione - Indennità per turni fissi avvicendati ricevuta dai lavoratori in maniera fissa e continuativa per ogni giorno di effettiva presenza - Inclusione - Estensione ai fini della determinazione della tredicesima mensilità alla stregua della disciplina collettiva - Accertamento - Compito esclusivo del giudice del merito.
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Festività
L'indennità per turni fissi avvicendati, percepita dai lavoratori in maniera fissa e continuativa, per ogni giorno di effettiva presenza, a compenso della normale prestazione lavorativa, rientra nella "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio", adottata dall'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (come sostituito dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954), ed è conseguentemente computabile ai fini del trattamento economico per le festività infrasettimanali, atteso che l'espressione legislativa suindicata fa riferimento non ad un astratto e complessivo standard retributivo comune a tutti i dipendenti ma a tutti gli emolumenti corrisposti ai singoli lavoratori a compenso della normale prestazione lavorativa; mentre lo stabilire se la medesima indennità rientri o no nella nozione di "retribuzione globale di fatto", adottata, ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, dall'art. 15, parte speciale, sez. C, dei contratti collettivi (per i lavoratori dipendenti da aziende metalmeccaniche a partecipazione statale) del 1979 e del 1983, implica l'interpretazione della disciplina collettiva, e cioè un accertamento riservato al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica, dai quali esula il rilievo dell'inesistenza di un principio generale ed astratto di onnicomprensività della retribuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 15, Contr. Coll. 20/04/1983 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)