Sez. L, Sentenza n. 4836 del 13/05/1998 (Rv. 515405 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ | Retribuzione per le festività infrasettimanali - Elementi accessori continuativi ed obbligatori - Computo - Necessità - Fattispecie relativa alla computabilità di indennità varie corrisposte ai lavoratori delle ferrovie in concessione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ
L'esclusione della computabilità di un emolumento dalla base di calcolo di istituti retributivi indiretti, in genere legittima se stabilita in un atto d'autonomia privata, individuale o collettiva, stante l'assenza di una generale e omnicomprensiva nozione legale di retribuzione, non vale nel caso di retribuzione per le festività infrasettimanali, la quale ai sensi dell'art. 5 legge n. 260 del 1949 deve comprendere ogni elemento accessorio caratterizzato dalla continuità ed obbligatorietà, ancorché corrisposto su base diversa da quella giornaliera. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso, sulla base delle sole definizioni contrattuali, la computabilità delle indennità di agente unico, di versamento, di turno, giornaliera di turno, giornaliera di presenza e domenicale, relative ai lavoratori autoferrotranvieri).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)