Sez. L, Sentenza n. 6125 del 20/03/2006 (Rv. 588817 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Periodo antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 338 del 1989 - Retribuzione imponibile - Riferimento alla retribuzione dovuta - Necessità - Domande del lavoratore in ordine al pagamento di un maggior compenso - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In base al principio di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969, la base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria dovuti per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 338 del 1989, è costituita dalla retribuzione dovuta, per legge o per contratto aziendale o collettivo, applicabile al singolo rapporto, non rilevando la circostanza che il lavoratore abbia, a sua volta, avanzato specifiche domande in ordine al pagamento di un maggior compenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)