Sez. L, Sentenza n. 5547 del 15/05/1993 (Rv. 482374 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Riferimento alla retribuzione dovuta - Necessità - Accettazione di una retribuzione inferiore o rinuncia a quella dovuta - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
In base al principio di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969, la base imponibile per il calcolo dei contributi della assicurazione obbligatoria è costituita dalla retribuzione dovuta - per legge o per contratto collettivo od individuale - ai lavoratori, non rilevando la circostanza che il lavoratore abbia volontariamente accettato dal datore di lavoro una retribuzione inferiore a quella spettante, ovvero abbia rinunciato a far valere al riguardo i suoi diritti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)