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Sez. L, Sentenza n. 5547 del 15/05/1993 (Rv. 482374 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Riferimento alla retribuzione dovuta - Necessità - Accettazione di una retribuzione inferiore o rinuncia a quella dovuta - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482374-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

In base al principio di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969, la base imponibile per il calcolo dei contributi della assicurazione obbligatoria è costituita dalla retribuzione dovuta - per legge o per contratto collettivo od individuale - ai lavoratori, non rilevando la circostanza che il lavoratore abbia volontariamente accettato dal datore di lavoro una retribuzione inferiore a quella spettante, ovvero abbia rinunciato a far valere al riguardo i suoi diritti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)