diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2961 del 01/04/1996 (Rv. 496712 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Azione di ripresa o rilascio proposta per una data futura - Indennità per l'aumento di valore del fondo a seguito dei miglioramenti effettuati - Riconvenzionale dell'affittuario - Ammissibilità - Permanenza del rapporto di affitto al momento della domanda - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496712-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE

L'affittuario, convenuto con azione di ripresa o di rilascio del fondo per una certa data, ove abbia eseguito le opere di cui al primo comma dell'art. 16 della legge n. 203 del 1982, può chiedere, in via riconvenzionale, ancorché al momento della domanda il rapporto di affitto non sia ancora cessato tra le parti, l'indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato del fondo a seguito dei miglioramenti effettuati, a norma del secondo comma dell'art. 17 della citata legge.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)