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Sez. 2, Sentenza n. 2876 del 18/03/1991 (Rv. 471309 - 01)

Possesso - Effetti - Diritti ed obblighi del possessore - Restituzione della cosa - Indennità per miglioramenti ed addizioni | Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1991-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471309-01

Possesso - Effetti - Diritti ed obblighi del possessore - Restituzione della cosa - Indennità per miglioramenti ed addizioni

Poiché il diritto del possessore all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa e per le addizioni costituenti miglioramento ha come presupposto la sussistenza dei medesimi all'atto della restituzione della cosa migliorata, a tale momento va riportata, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la decorrenza del termine prescrizionale del diritto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1152, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)