Sez. 2, Sentenza n. 1256 del 02/02/1995 (Rv. 490246 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Liquidazione del debito di valore - Obbligo di disporre la rivalutazione fino alla data di pubblicazione della sentenza - Eventi futuri ed ipotetici successivi alla pronuncia esecutiva - Irrilevanza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
Nella liquidazione dei debiti di valore il giudice deve tener conto dell'eventuale diminuito potere di acquisto della moneta disponendo la relativa rivalutazione fino alla data di pubblicazione della sentenza, che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta, mentre non può tenere conto anche di eventi futuri ed ipotetici successivi alla pronuncia esecutiva, dato che il ritardo nella esecuzione di questa, concretando l'inadempimento di una obbligazione pecuniaria, può comportare, a norma dell'art. 1224 cod. civ., il diritto agli interessi ed al risarcimento del maggior danno, che è fondato su presupposti del tutto diversi da quelli della rivalutazione automatica del debito di valore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)