Sez. 3, Sentenza n. 3996 del 20/03/2001 (Rv. 544943 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Danno da illecito extracontrattuale - Liquidazione del debito di valore - Obbligo del giudice di disporre, anche d'ufficio, la rivalutazione fino alla data di pubblicazione della sentenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
Nella liquidazione dei debiti di valore da illecito extracontrattuale, il giudice, ove persista l'inadempimento da parte del danneggiante e degli altri debitori solidali, deve tener conto dell'eventuale diminuito potere di acquisto della moneta disponendo, anche d'ufficio, la relativa rivalutazione fino alla data di pubblicazione della sentenza di merito, che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)