Sez. 3, Sentenza n. 3061 del 27/08/1976 (Rv. 381835 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - PROPRIETA DEI MOBILI PIGNORATI - PROVA TESTIMONIALE O PRESUNTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L'ESECUTATO O LA MOGLIE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - PROPRIETA DEI MOBILI PIGNORATI - PROVA TESTIMONIALE O PRESUNTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L'ESECUTATO O LA MOGLIE - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Il terzo opponente non puo, a norma dell'art 621 cod proc civ, provare il suo diritto di proprieta sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore mediante testimoni o per presunzioni, tranne che l'esistenza di tale diritto non sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dallo stesso debitore. Ne consegue che la sussistenza di un contratto di locazione concluso, in ordine al bene staggito, fra il terzo, da un lato, ed il debitore o la moglie di questi, dall'altro, non vale a dimostrare in via presuntiva il diritto di proprieta del primo se non in presenza di altre circostanze che rendano verosimile la sussistenza di tale diritto in base alla professione o commercio del debitore o del terzo. (V 19/69, mass n 337810; (V 1444/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)