Sez. 3, Sentenza n. 19 del 04/01/1969 (Rv. 337810 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - MOBILI PIGNORATI PRESSO IL DEBITORE - PROVA DELLA PROPRIETA - CONTRATTO DI LOCAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - CONCORSO DI ELEMENTI PRESUNTIVI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - LIMITAZIONI DELLA PROVA - MOBILI PIGNORATI PRESSO IL DEBITORE - PROVA DELLA PROPRIETA - CONTRATTO DI LOCAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - CONCORSO DI ELEMENTI PRESUNTIVI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Poiche la locazione conferisce un mero diritto personale di godimento, il relativo contratto, in quanto invocato dal terzo opponente a dimostrazione della propria qualita di locatore dei mobili pignorati nell'abitazione o nell'azienda del debitore, non e, di norma, titolo giuridicamente idoneo a fornire la prova della proprieta allegata dal terzo sui mobili stessi ed a vincere la presunzione di appartenenza dal debitore, posta dall'art 621 cod proc civ. tuttavia, in presenza di altri elementi che valgano ad integrare la Rilevanza probatoria del rapporto di locazione intercorso fra il terzo opponente e il debitore, e specificamente non contestato dal creditore procedente, ben puo il giudice ritenere raggiunta, in via presuntiva, la prova del diritto reale invocato dal terzo. La valutazione della gravita e concludenza degli elementi presuntivi emersi e rimessa esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito. (nella specie il terzo, titolare di una ditta di elettrodomestici, aveva proposto opposizione all'esecuzione su alcuni elettrodomestici rinvenuti nell'abitazione del debitore. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione, desumendo la prova presuntiva della proprieta dell'opponente da un contratto di locazione registrato, nonche dalla pratica, da lui comprovata, del noleggio a terzi, nell'Esercizio del suo commercio, di apparecchi usati ricevuti dai clienti in permuta dei nuovi ad essi venduti).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)