Sez. 6, Sentenza n. 7045 del 12/03/1996 Ud. (dep. 15/07/1996) Rv. 205443 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - Atti non ripetibili | Verbale di perquisizione e sequestro - Efficacia probatoria - Limiti - Prova del rinvenimento della cosa e dell'apposizione del vincolo - Fattispecie in tema di sequestro di sostanze stupefacenti.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - Atti non ripetibili
I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve essere data lettura ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen.; essi tuttavia costituiscono elemento di prova solo con riferimento all'attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati, ma non per quanto attiene alle ragioni che determinarono la polizia giudiziaria a compiere l'atto. Tale motivazione, prevista dall'art. 355 cod. proc. pen. attiene non alla efficacia probatoria, ma alla verifica della legalità del provvedimento che l'ordinamento rimette al P.M. in sede di convalida. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che il verbale di perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente fornisce elemento di prova in ordine al rinvenimento della sostanza e al vincolo su essa apposto, ma non possono trarsi dal testo del documento, anche se letto integralmente, elementi per valutare la destinazione allo spaccio della medesima sostanza, elementi che devono acquisirsi nel contraddittorio dibattimentale mediante l'assunzione quali testi degli agenti operanti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 514 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 352, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)