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Sez. 3, Sentenza n. 35376 del 24/05/2007 Ud. (dep. 24/09/2007) Rv. 237404 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Verbali degli atti irripetibili - Efficacia probatoria in giudizio - Limiti.
Stato
decisa il 2007-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237404-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI

I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, tra cui il verbale di sequestro, devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve esser data lettura ai sensi dell'art. 511 cod.proc.pen.; essi, tuttavia, costituiscono elemento di prova solo con riferimento all'attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)