Sez. 3 - , Sentenza n. 6684 del 19/03/2018 (Rv. 648465 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nell’adempimento – Danno da svalutazione monetaria – Rendimento medio dei titoli di stato di durata infrannuale superiore al tasso legale degli interessi – Fatto notorio – Allegazione – Necessità – Deduzione di un diverso criterio di redditività del denaro – Implicita allegazione, in via subordinata, del criterio del rendimento medio dei titoli di stato – Configurabilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Nel ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il creditore che richieda il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. alla stregua del saggio medio di rendimento dei titoli di stato di durata infrannuale superiore al tasso di interessi nel periodo di mora è tenuto unicamente all'allegazione dell'esistenza di detto saggio, ma non alla relativa prova, costituendo esso un fatto notorio, siccome riscontrabile presso l'istituto di emissione, Banca d'Italia. Tuttavia, la deduzione da parte del creditore di un diverso e maggiore criterio di redditività del denaro, qualora non accompagnata dalla dimostrazione presuntiva dei fatti giustificativi del reimpiego afferenti la qualità soggettiva del creditore o l'attività da esso svolta, implica l'allegazione, in via subordinata, della domanda di maggior danno secondo il criterio del rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore all'anno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)