Sez. 5, Sentenza n. 11943 del 10/06/2016 (Rv. 640142 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Ritardato rimborso - Danno da svalutazione monetaria - Onere della prova a carico del contribuente.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
Nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, il danno da svalutazione monetaria non è "in re ipsa" ma deve essere provato dal creditore, quantomeno deducendo e dimostrando che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato di durata annuale è stato superiore, nelle more, agli interessi legali: prova da valutarsi con particolare rigore relativamente ai crediti nei confronti dell'erario, in considerazione della specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1972 num. 602 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)