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Sez. 5, Sentenza n. 11943 del 10/06/2016 (Rv. 640142 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Ritardato rimborso - Danno da svalutazione monetaria - Onere della prova a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2016-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640142-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

Nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, il danno da svalutazione monetaria non è "in re ipsa" ma deve essere provato dal creditore, quantomeno deducendo e dimostrando che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato di durata annuale è stato superiore, nelle more, agli interessi legali: prova da valutarsi con particolare rigore relativamente ai crediti nei confronti dell'erario, in considerazione della specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1972 num. 602 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)