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Sez. L, Sentenza n. 8641 del 12/04/2010 (Rv. 613418 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Licenziamento illegittimo intimato in epoca antecedente al trasferimento - Sentenza di annullamento - Conseguenze - Prosecuzione del rapporto con il cessionario - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613418-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l'applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede - secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE (cfr. sentenze 12 marzo 1998, C-319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7 febbraio 1985, C-19/83) - che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento del licenziamento, sussisteva la legittimazione passiva anche del cessionario per le richieste del lavoratore relative al ripristino del rapporto di lavoro, escludendo la necessità di una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 20/05/1979 num. 300 art. 18, Direttive Commissione CEE 14/02/1977 num. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)