Sez. L, Sentenza n. 12411 del 23/08/2003 (Rv. 566211 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Precedente licenziamento intimato mediante lettera priva di riferimento a periodo di preavviso lavorato - Continuazione del rapporto di lavoro - Revoca del licenziamento - Configurabilità - Successivo trasferimento di azienda - Disciplina ex art. 2112 cod. civ. - Diritto alla prosecuzione del rapporto - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In tema di trasferimento di azienda, ove, in epoca anteriore al medesimo, sia stato intimato il licenziamento a dipendente del cedente con lettera (non contenente alcun riferimento ad un periodo di preavviso lavorato), ed, a seguito di essa, il rapporto sia comunque continuato, la continuazione del rapporto è configurabile come revoca per fatto concludente del precedente provvedimento espulsivo, con conseguente prosecuzione "ope legis" del rapporto di lavoro con il cessionario dell'azienda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)