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Sez. 2, Sentenza n. 10218 del 05/07/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179461 - 01

PROVA PENALE - CONFIDENTI DELLA POLIZIA - NOTIZIE FORNITE - UTILIZZAZIONE NEL PROCESSO.*
Stato
decisa il 1988-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179461-01

PROVA PENALE - CONFIDENTI DELLA POLIZIA - NOTIZIE FORNITE - UTILIZZAZIONE NEL PROCESSO.*

Il confidente, la cui figura è espressamente prevista dall'art. 349 ultimo comma cod. proc. pen., fornisce informazioni e notizie che la polizia può impiegare, nell'ambito della sua attività, per proseguire le indagini, e che il giudice, finché il predetto rimane anonimo, può utilizzare solo come riferimento storico per approfondire la valutazione dei fatti. Nel caso in cui la polizia ritenga, nella sua discrezionalità, di rivelarne il nome, la testimonianza del confidente può essere, invece, acquisita al processo, pur tenendosi conto della sua valenza probatoria, in relazione alla personalità del teste ed ai motivi della sua collaborazione con la polizia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)