Sez. 6, Sentenza n. 9959 del 01/03/1990 Ud. (dep. 10/07/1990) Rv. 184831 - 01
PROVA PENALE - CONFIDENTI DELLA POLIZIA - NOTIZIE FORNITE - UTILIZZAZIONE NEL PROCESSO - PRESUNZIONE DI INATTENDIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - CONFIDENTI DELLA POLIZIA - NOTIZIE FORNITE - UTILIZZAZIONE NEL PROCESSO - PRESUNZIONE DI INATTENDIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Le informazioni fornite da un confidente costituiscono solo una notitia criminis, della quale la polizia si può servire unicamente per proseguire le indagini. Tuttavia, dal momento in cui l'ufficiale di polizia giudiziaria ne riveli il nome, la deposizione del confidente può essere legittimamente acquisita agli Atti, pur dovendosi tener conto, ai fini del libero convincimento, della personalità del teste e dei motivi che lo abbiano indotto a collaborare con la polizia. La qualità di confidente non implica una presunzione di inattendibilità o di sospetto in ordine al contenuto delle sue deposizioni. (Conf mass n 179461 sulla prima parte; (Conf mass n 177920 sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)