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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27304 del 05/12/2013 (Rv. 629324 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Leasing finanziario - Sciolgimento dichiarato dal curatore ex art. 72 legge fall. - Azione per la restituzione delle somme corrisposte - Competenza del tribunale fallimentare - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629324-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

Spetta alla competenza del tribunale fallimentare, l'azione restitutoria promossa dal curatore fallimentare, a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto ai sensi dell'art. 72 della legge fall., in ordine alle somme corrisposte dal fallito "in bonis" in esecuzione di un contratto di leasing finanziario, che si prospetti riconducibile alla disciplina dell'art. 1526 cod. civ., trattandosi di azione derivante dal fallimento agli effetti dell'art. 24 della legge fall., senza che, in contrario, assuma rilievo la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti "ex tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab origine" e, dunque, debba essere considerato anteriore al fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Cod. Civ. art. 1526

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)