diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 24686 del 21/11/2006 (Rv. 593823 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Contratto preliminare - Risoluzione dichiarata dal curatore ex art. 72 legge fall. - Azione per la restituzione del prezzo - Competenza del tribunale fallimentare - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593823-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

Rientrano nella competenza del tribunale fallimentare - normalmente incompetente in ordine ai procedimenti in atto al momento della dichiarazione di fallimento - le azioni nelle quali si riscontra la necessità di seguire il rito speciale. Pertanto, sussiste la competenza del tribunale fallimentare, in quanto soggetta al rito speciale, in ordine alla controversia sull'ammissione al passivo, e la relativa graduazione, del credito concernente la restituzione del prezzo pagato in esecuzione di un contratto preliminare, risolto dal curatore ai sensi dell'art. 72 comma terzo della legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)