Sez. 1, Sentenza n. 6840 del 23/01/1985 Ud. (dep. 08/07/1985) Rv. 170044 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - DISCREZIONALITÀ - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - ORDINATORIETÀ - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - DISCREZIONALITÀ - NATURA DEL PROVVEDIMENTO - ORDINATORIETÀ - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
La separazione dei giudizi è una facoltà del giudice, il cui Esercizio è rimesso alla sua discrezionalità. Ne consegue che il relativo provvedimento ha carattere ordinatorio e risolvendosi in un apprezzamento di fatto è sottratto al Sindacato di legittimità. (V mass n 142131, sulla prima parte; (V mass n 166268; (V mass n 143754).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 414, Legge 08/08/1977 num. 534 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)