Sez. 2, Sentenza n. 8997 del 24/02/1984 Ud. (dep. 23/10/1984) Rv. 166268 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - DISCREZIONALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - NULLITÀ DI CUI ALL'ART. 185 N. 3 COD. PROC. PEN. PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'INTERVENTO E SULL'ASSISTENZA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - DISCREZIONALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - NULLITÀ DI CUI ALL'ART. 185 N. 3 COD. PROC. PEN. PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'INTERVENTO E SULL'ASSISTENZA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento mediante il quale è disposta la separazione dei giudizi, a norma dell'art. 414 cod. proc. pen., ha carattere meramente discrezionale e contenuto ordinatorio. Pertanto, poiché esso non delimita i poteri di indagine, non comportando alcun pregiudizio all'attività difensiva di ciascun imputato, non è configurabile la violazione dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen., nemmeno nell'ipotesi di compartecipazione nel reato. (V mass n 113959; (V mass n 115220; (V mass n 142131; (V mass n 143578).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)