diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15161 del 06/08/2004 (Rv. 575913 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Imparzialità del mediatore - Nozione - Provvigione - Pattuizione di attribuzione della maggiore somma ricavata dalla vendita - Cosidetto 'patto di sovrapprezzò - Validità - Attribuzione della maggiore somma al mediatore, al venditore e ad un terzo - Compatibilità con la mediazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575913-01

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di contratto di mediazione, l'imparzialità del mediatore, che caratterizza siffatto contratto, non è esclusa dalla clausola che prevede la attribuzione al mediatore di una provvigione corrispondente al supero (rispetto ad una cifra stabilita) ricavabile dalla vendita di un immobile, ove conclusa, entro una certa data, sia con l'intervento del mediatore sia direttamente da parte del proprietario (cosiddetto patto di sovrapprezzo); tuttavia deve escludersi che configuri un 'patto di sovrapprezzò, compatibile con il contratto di mediazione, la pattuizione in virtù della quale il maggior prezzo eventualmente ottenuto sia attribuito al mediatore, al promittente venditore e ad un terzo, in quanto in siffatta ipotesi il mediatore persegue non solo l'interesse ad una più alta provvigione, ma anche ad un più elevato prezzo, in pregiudizio dell'acquirente ed in favore del terzo che, eventualmente, può non avere svolto alcuna attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)