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Sez. 3, Sentenza n. 4003 del 16/06/1986 (Rv. 446827 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - PATTUIZIONE PER IL SUPERO RICAVABILE DALLA VENDITA DI UN IMMOBILE CONCLUSA ENTRO UNA CERTA DATA ANCHE SENZA L'INTERVENTO DEL MEDIATORE - VALIDITÀ - CONSEGUENZE - COMUNICAZIONE IMMEDIATA AL MEDIATORE DELL'INTENZIONE DI VENDERE DIRETTAMENTE PRIMA DI DETTA DATA AD UN PREZZO ESCLUDENTE LA PATTUITA PROVVIGIONE - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446827-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - PATTUIZIONE PER IL SUPERO RICAVABILE DALLA VENDITA DI UN IMMOBILE CONCLUSA ENTRO UNA CERTA DATA ANCHE SENZA L'INTERVENTO DEL MEDIATORE - VALIDITÀ - CONSEGUENZE - COMUNICAZIONE IMMEDIATA AL MEDIATORE DELL'INTENZIONE DI VENDERE DIRETTAMENTE PRIMA DI DETTA DATA AD UN PREZZO ESCLUDENTE LA PATTUITA PROVVIGIONE - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO - FUNZIONE.*

La pattuizione in favore del mediatore di una provvigione corrispondente al supero (rispetto ad una cifra stabilita) ricavabile dalla vendita di un immobile, ove conclusa, entro una certa data, sia con l'intervento del mediatore sia direttamente da parte del proprietario, è lecita e conciliabile con l'imparzialità che deve caratterizzare il contratto di mediazione. Essa comporta tra l'altro, per il principio di buona fede che governa l'esecuzione (anche) di tale contratto, l'Obbligo per il proprietario - che intenda vendere direttamente, prima della fissata scadenza, ad un prezzo che escluda la detta provvigione - di comunicare immediatamente tale risoluzione al mediatore, onde non incorrere in responsabilità contrattuale in relazione alla successiva inutile attività di ricerca del compratore eventualmente effettuata dal medesimo mediatore. (V 3293/71, mass n 354770, sulla prima parte; (V 993/70, mass n 346487, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)