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Sez. 2, Sentenza n. 3464 del 08/06/1982 (Rv. 421447 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - PRELIMINARE DI VENDITA - ECCESSIVA ONEROSITÀ - ACCERTAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE.*
Stato
decisa il 1982-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421447-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - PRELIMINARE DI VENDITA - ECCESSIVA ONEROSITÀ - ACCERTAMENTO - MOMENTO DETERMINANTE.*

Al fine della risoluzione per eccessiva onerosità di un preliminare di vendita, come in genere di uno dei contratti contemplati dallo art. 1467 cod. civ., l'eccessiva onerosità deve essere accertata dal giudice con riferimento al momento stabilito per l'adempimento della prestazione della parte che chiede la risoluzione, ovvero a quello successivo cui l'adempimento stesso risulti differito per fatto e colpa della controparte, e non con riferimento al tempo della decisione essendo irrilevante la sua sopravvenienza dopo quel momento. (V 1593/76, mass n 380358).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)