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Sez. 1, Sentenza n. 1598 del 07/05/1976 (Rv. 380358 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - EVENTO STRAORDINARIO ED IMPREVEDIBILE - EFFICACIA PRIMA DELLA SCADENZA DELLA PRESTAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380358-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - EVENTO STRAORDINARIO ED IMPREVEDIBILE - EFFICACIA PRIMA DELLA SCADENZA DELLA PRESTAZIONE - NECESSITA.*

L'avvenimento imprevedibile e straordinario, capace di rendere eccessivamente onerosa la prestazione dell'obbligato, deve spiegare influenza, perche il debitore possa giovarsi delle Disposizioni dell'art 1467 cod civ, prima della scadenza della prestazione medesima, giacche chi e in mora o inadempiente - sia o non sia essenziale il termine rispetto al quale ritarda l'adempimento - non puo chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita sopravvenuta durante la mora o dopo l'inadempimento. (Conf 1443/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)