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Sez. 1, Sentenza n. 4882 del 21/03/1996 Ud. (dep. 15/05/1996) Rv. 204636 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Con rinvio - Casi | Per vizio di motivazione - Poteri del giudice di rinvio.
Stato
decisa il 1996-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204636-01

Impugnazioni - Cassazione - Sentenza - Annullamento - Con rinvio - Casi

Nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, con il vincolo di dare alla decisione una motivazione congrua e il divieto di fondarla sugli stessi argomenti dei quali sia stata dichiarata l'illogicità. Il giudice di rinvio può, quindi, giudicare con gli stessi poteri di accertamento e di valutazione del fatto spettanti al primo giudice di merito nel caso in cui non sussista una preclusione che gli vieti di procedere a una nuova valutazione del fatto, ma ciò non è più legittimato a fare quando la Corte di cassazione abbia, nella sentenza di annullamento, statuito espressamente o implicitamente sul punto concernente l'accertamento del fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)