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Sez. 1, Sentenza n. 14579 del 21/10/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 216203 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - CASI | Vizio di motivazione - Poteri del giudice di rinvio.
Stato
decisa il 1999-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216203-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - CASI

Nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento; sicché gli è inibito di pervenire all'affermazione della responsabilità penale degli imputati sulla base degli argomenti che dalla pronuncia di annullamento erano stati ritenuti viziati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che in seguito all'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa, il giudice di rinvio fosse vincolato dall'enunciazione di principio contenuta nella sentenza di annullamento con riferimento alla frase oggetto del giudizio e che quindi poteva solo verificare se nello stesso articolo non vi fosse, tra quelli non ancora valutati, qualche passo in cui veniva espresso un concetto diffamatorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)