Sez. 5, Sentenza n. 1768 del 21/11/1980 Ud. (dep. 04/03/1981) Rv. 147920 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - ESATTA INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL COLPEVOLE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - ESATTA INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL COLPEVOLE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La querela, in quanto atto processuale di natura negoziale, il cui contenuto va interpretato non in senso letterale ma in base alla concreta volonta del querelante, desunta anche da elementi e comportamenti successivi collegabili a quella manifestazione di volonta, non richiede necessariamente, per la sua validita, la esatta indicazione delle generalita del colpevole, essendo sufficiente che contenga l'inequivoca manifestazione della volonta del proponente che si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se ancora ignoto o non perfettamente identificato, e si accerti la sua responsabilita in ordine ai fatti che formano oggetto dell'istanza di punizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)