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Sez. 1, Sentenza n. 2596 del 09/12/1970 (Rv. 348973 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - IN GENERE - GIUDIZIO DI DETERMINAZIONE DI VALORE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348973-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - IN GENERE - GIUDIZIO DI DETERMINAZIONE DI VALORE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE.*

In materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, sorta controversia per la Determinazione del valore imponibile, se, dinanzi alla competente commissione (distrettuale, in primo grado, e provinciale, Sezione valutazioni, in secondo grado), venga sollevata una questione di diritto, che si ponga come pregiudiziale alla risoluzione della questione di valutazione, il giudizio di estimazione deve essere sospeso sino alla decisione definitiva della questione di diritto da parte della commissione competente (commissione provinciale, Sezione di diritto, in primo grado, e commissione centrale delle imposte, in secondo grado). (V 2182'67, mass n 329339 1241'67, mass n 327752).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)