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Sez. 1, Sentenza n. 1241 del 06/06/1967 (Rv. 327752 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - SEZIONI PER LE CONTROVERSIE DI DIRITTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI - QUESTIONI DI DIRITTO - NOZIONE - PREGIUDIZIALITA DELLA QUESTIONE DI DIRITTO PROSPETTATA IN SEDE DI VALUTAZIONE - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL GIUDIZIO - DECISIONE DELLA QUESTIONE DI DIRITTO DA PARTE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO ALLA SEZIONE VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327752-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - SEZIONI PER LE CONTROVERSIE DI DIRITTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI - QUESTIONI DI DIRITTO - NOZIONE - PREGIUDIZIALITA DELLA QUESTIONE DI DIRITTO PROSPETTATA IN SEDE DI VALUTAZIONE - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL GIUDIZIO - DECISIONE DELLA QUESTIONE DI DIRITTO DA PARTE DELLA SEZIONE VALUTAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO ALLA SEZIONE VALUTAZIONE.*

Le Sezioni per le controversie di diritto delle commissioni provinciali delle imposte (art. 30 del R.d. 7 agosto 1936, n.1639) hanno Competenza a conoscere di tutte le controversie relative all'applicazione della legge, cioe, a determinare la norma giuridica da applicare per la regolare tassazione dell'atto e ad interpretare la norma, cosi determinata, ai fini della sua esatta applicazione. Tale Competenza per materia e inderogabile. Quando una questione di diritto si ponga come pregiudiziale ad una questione di valutazione, si ha sdoppiamento di Competenza sull'unica controversia tra le due Sezioni, quella di diritto e quella di valutazione, della stessa commissione- provinciale, il che comporta che il giudizio di estimazione deve essere sospeso fino alla decisione definitiva della questione giuridica, da parte della Sezione di diritto competente. Pertanto, la decisione della Sezione valutazione della commissione provinciale, che abbia conosciuto di questioni di diritto, va cassata con rinvio alla medesima Sezione valutazione (che e il giudice competente a provvedere sulla questione di valutazione nel suo complesso) per nuovo esame, previa decisione definitiva, da parte della competente Sezione diritto, delle questioni giuridiche.*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)