Sez. L, Sentenza n. 2308 del 10/04/1984 (Rv. 434352 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - COMPORTAMENTO OMISSIVO DELLA PARTE IN ORDINE ALL'INTERVENTO IN UDIENZA DI RAPPRESENTANTI DI DETTI ISTITUTI O ALLA PRODUZIONE DI DOCUMENTI DAI MEDESIMI PROVENIENTI - GRAVAME FONDATO SULLA MANCATA ACQUISIZIONE DI UFFICIO DELLE INFORMAZIONI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - COMPORTAMENTO OMISSIVO DELLA PARTE IN ORDINE ALL'INTERVENTO IN UDIENZA DI RAPPRESENTANTI DI DETTI ISTITUTI O ALLA PRODUZIONE DI DOCUMENTI DAI MEDESIMI PROVENIENTI - GRAVAME FONDATO SULLA MANCATA ACQUISIZIONE DI UFFICIO DELLE INFORMAZIONI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, la parte che abbia preannunciato, con l'atto introduttivo di appello, di volersi avvalere di informazioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, secondo la previsione dell'art. 446 cod. proc. civ., ma non abbia poi provveduto a far intervenire all'udienza di discussione alcun rappresentante di detti istituti, né a produrre documenti dai medesimi provenienti, non può dolersi della mancata acquisizione di ufficio di tali informazioni. (V 6650/83, mass n 431372; (Conf 3346/83, mass n 428240).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 446
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)