Sez. 1, Sentenza n. 1185 del 26/02/1981 (Rv. 411749 - 01)
PERSONALITA (DIRITTI DELLA) - IDENTITA PERSONALE - NOME - TUTELA - IN GENERE - PERSONE FISICHE - PERSONE GIURIDICHE - FACOLTA DI CHIEDERE LA CESSAZIONE DI FATTI DI USURPAZIONE IN SENSO STRETTO O DI FATTI IMPLICANTI UN ABUSIVO IMPIEGO DEL NOME QUALE SEGNO DISTINTIVO - SUSSISTENZA - FRAZIONE DI UN COMUNE ERETTA IN UN NUOVO AUTONOMO COMUNE CON DIVERSA DENOMINAZIONE - SOCIETA PRIVATA - USO DELLA DENOMINAZIONE DEL PRIMO COMMA SOLO PER INDICARE L'UBICAZIONE DELLA SEDE - LEGITTIMITA - DISCIPLINA EX ART 7 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
PERSONALITA (DIRITTI DELLA) - IDENTITA PERSONALE - NOME - TUTELA - IN GENERE - PERSONE FISICHE - PERSONE GIURIDICHE - FACOLTA DI CHIEDERE LA CESSAZIONE DI FATTI DI USURPAZIONE IN SENSO STRETTO O DI FATTI IMPLICANTI UN ABUSIVO IMPIEGO DEL NOME QUALE SEGNO DISTINTIVO - SUSSISTENZA - FRAZIONE DI UN COMUNE ERETTA IN UN NUOVO AUTONOMO COMUNE CON DIVERSA DENOMINAZIONE - SOCIETA PRIVATA - USO DELLA DENOMINAZIONE DEL PRIMO COMMA SOLO PER INDICARE L'UBICAZIONE DELLA SEDE - LEGITTIMITA - DISCIPLINA EX ART 7 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
La tutela del diritto al nome, secondo la disciplina dettata dall'art 7 cod civ con riguardo alla persona fisica, ed applicabile analogicamente anche in favore della persona giuridica, privata o pubblica, in relazione all'uguale interesse della medesima ad evitare confusione con altri soggetti, si traduce nella facolta di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione in senso stretto, cioe di indebita assunzione in proprio del nome altrui, ovvero di fatti che implichino comunque un abusivo impiego del nome stesso quale segno distintivo, sempreche si deduca e dimostri la possibilita di un pregiudizio economico o morale, e non anche, quindi, di fatti di utilizzazione senza finalita distintive della personalita, come tali inidonei a ledere il predetto interesse. Pertanto, qualora la frazione di un comune venga eretta in un nuovo autonomo comune con diversa denominazione, il comportamento di una societa privata, con Sede in quest'ultimo, che continui ad usare la denominazione del primo comune non per individuare se stessa od i suoi prodotti, ma solo per indicare la propria ubicazione, omettendo di aggiornare il relativo indirizzo, esula dalla previsione della citata norma e non e denunciabile con l'Azione in essa contemplata. (V 2748/63; (V 984/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)