diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 06/08/2002 (Rv. 556701 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Necessità di prova - Esclusione - Limiti - Prova di fatti mediante atti a forma scritta "ad substantiam" - Produzione dell'atto - Necessità - Fattispecie in tema di usufrutto.
Stato
decisa il 2002-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556701-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI

Il principio per cui il giudice deve porre a base della sua decisione unicamente i fatti allegati dalle parti e l'altro per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede per la prova di tali fatti un atto scritto "ad substantiam"; nel caso di specie, ponendo l'appellante a fondamento della domanda la sua qualità di usufruttuaria di un immobile, avrebbe dovuto provarla sia in primo che in secondo grado producendo i documenti idonei ad attestare il trasferimento del diritto reale in suo favore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)