Sez. 1 - , Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018 (Rv. 651446 - 02)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Contratto - Forma scritta "ad substantiam" - Carenza - Conseguenze - Principio di non contestazione - Inapplicabilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 lett. 4, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)