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Sez. L, Sentenza n. 7371 del 27/07/1998 (Rv. 517542 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI IN CORSO DI CAUSA | Obblighi dell'ufficio - Limiti - Citazioni di testi - Onere di parte - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517542-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI IN CORSO DI CAUSA

Nel nuovo rito del lavoro, la disposizione dell'undicesimo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., secondo cui a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio, si riferisce soltanto alle notificazioni e comunicazioni necessarie per la instaurazione del contraddittorio nelle ipotesi (contemplate dall'ottavo e dal nono comma dello stesso articolo) di chiamata in causa a norma degli art. 102, secondo comma, 106 e 107 cod. proc. civ. e, pertanto, non è applicabile in ordine alla citazione dei testimoni, la quale è disciplinata dalla regola generale dell'art. 250 cod. proc. civ., secondo cui l'intimazione di comparire è rivolta ai testi dall'ufficiale giudiziario su richiesta della parte interessata, con la conseguenza, in caso di ingiustificata inerzia della medesima, della sua decadenza dalla prova ai sensi dell'art. 104 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 250, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)